Consiglio di Stato, sentenza n. 2855 del 9 aprile 2026
La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2855/2026 interviene su alcuni snodi fondamentali delle procedure autorizzative per impianti da fonti rinnovabili, chiarendo in modo netto i limiti dell’azione amministrativa, in particolare in materia paesaggistica e conferenza di servizi.
Motivazione concreta e valutazione del caso specifico
Il caso riguardava un impianto fotovoltaico respinto in sede di conferenza di servizi sulla base di un parere paesaggistico negativo.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento del diniego, evidenziando come il provvedimento fosse privo di una motivazione adeguata: l’amministrazione si era limitata a richiamare vincoli derivanti dalla pianificazione paesaggistica (fascia costiera), senza svolgere una valutazione concreta delle caratteristiche del sito, del progetto e del reale impatto dell’intervento.
Il principio ribadito è chiaro:
il parere paesaggistico deve essere sempre motivato in relazione al caso concreto e non può fondarsi su automatismi o richiami generici agli strumenti di pianificazione.
Esclusione di divieti automatici
La localizzazione dell’intervento in area vincolata non è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto.
L’amministrazione è tenuta a:
- esplicitare il contrasto tra l’opera e i valori paesaggistici tutelati;
- svolgere un’istruttoria effettiva;
- considerare anche il contesto esistente (ad esempio la presenza di altri impianti analoghi).
In assenza di tali elementi, il diniego risulta illegittimo.
Aree idonee e disciplina del d.lgs. 199/2021
La sentenza affronta anche il tema delle aree idonee, richiamando l’art. 20 del d.lgs. 199/2021.
Il Consiglio di Stato chiarisce che:
- la mancata inclusione di un’area tra quelle individuate dalla Regione non implica automaticamente la sua inidoneità;
- nelle more della pianificazione regionale, resta necessario valutare il progetto secondo i criteri statali;
- eventuali discipline regionali sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente.
Si tratta di un passaggio rilevante, perché evita che l’assenza di classificazione venga utilizzata come motivo ostativo automatico.
Silenzio-assenso della Soprintendenza
Particolarmente significativo è il chiarimento sul ruolo della Soprintendenza in conferenza di servizi.
Richiamando gli artt. 14-bis e 17-bis della legge 241/1990, il Consiglio di Stato afferma che:
- il silenzio della Soprintendenza nei termini previsti equivale ad assenso;
- tale assenso si riferisce all’istanza oggetto del procedimento, e non può essere interpretato come adesione a pareri negativi di altre amministrazioni;
- i pareri tardivi sono inefficaci, salvo esercizio dei poteri di autotutela (art. 2, comma 8-bis, L. 241/1990).
Conferenza di servizi e posizione prevalente
Sul piano procedurale, la sentenza ribadisce che la determinazione conclusiva della conferenza:
- si fonda sulle posizioni prevalenti, non sull’unanimità né su una mera conta numerica;
- richiede una valutazione complessiva e motivata delle posizioni espresse.
Nel caso concreto, l’amministrazione procedente aveva attribuito valore decisivo al parere paesaggistico negativo, senza effettuare tale valutazione complessiva, rendendo illegittima la conclusione del procedimento.
Considerazioni operative
La sentenza consolida alcuni principi di immediata rilevanza pratica:
- i vincoli paesaggistici non giustificano dinieghi automatici;
- la motivazione deve essere sempre puntuale e riferita al caso concreto;
- la disciplina delle aree idonee non può essere interpretata in senso restrittivo in assenza di pianificazione regionale completa;
- il silenzio delle amministrazioni in conferenza produce effetti giuridici precisi;
- la determinazione finale richiede una sintesi motivata delle posizioni espresse.
In materia di impianti da fonti rinnovabili, viene così rafforzato l’obbligo per le amministrazioni di svolgere un’istruttoria effettiva e coerente con il rilievo dell’interesse pubblico alla transizione energetica.
fonte: edilportale





