La certificazione energetica serve ad attestare la prestazione energetica di un edificio, questa intesa come la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni (riscaldamento ambiente, riscaldamento dell’acqua, raffreddamento, ventilazione, illuminazione…), sempre connessi ad un uso standard dell’edificio stesso.

Lo scopo è quello di fornire un giudizio oggettivo sull’impatto energetico dell’edificio che consenta la sua confrontabilità con i limiti di legge e con le prestazioni di altri edifici e che fornisca al tempo stesso informazioni sulle potenzialità di miglioramento.Indirettamente, ma in maniera assolutamente non secondaria, l’attestato energetico dovrebbe peraltro rappresentare un incentivo all’adozione di tecnologie e accorgimenti costruttivi rivolti al risparmio energetico, stimolando il costruttore e il venditore a qualificare il proprio prodotto e sensibilizzando l’acquirente o il locatario ad apprezzarne il risultato.

La certificazione assume in tal senso una valenza promozionale rispetto alle migliori pratiche di risparmio energetico.Infine la certificazione, attraverso una mappatura della situazione esistente e la definizione di standard qualitativi misurabili coadiuva l’amministrazione pubblica nell’opera di orientamento e corretta pianificazione dello sviluppo del territorio.

L’obiettivo finale della certificazione è dunque di contribuire alla riduzione dei consumi del settore edilizio che, da solo, è responsabile di circa il 40% dei consumi di energia dell’Unione europea e dove, la stessa Comunità europea, stima possibile un risparmio del 22%.Il metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici comprende nominalmente tutti i seguenti aspetti:

  1. Caratteristiche termiche dell’edificio, compresa la sua tenuta all’aria;
  2. Impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;
  3. Impianto di condizionamento d’aria e ventilazione;
  4. impianto d’illuminazione;
  5. posizione ed orientamento degli edifici;
  6. clima esterno;
  7. sistemi solari passivi e protezione solare;
  8. ventilazione naturale;
  9. qualità del clima interno.

 

Il calcolo tiene conto anche:

  1. dei vantaggi prodotti da sistemi solari attivi e passivi;
  2. della presenza di impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;
  3. dei sistemi di cogenerazione dell’elettricità;
  4. sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini); illuminazione naturale.

 

Attraverso una scala di valori ben definita, in un determinato sistema di valutazione, viene definita la classe energetica di un edificio, come avviene per gli elettrodomestici.

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi (indicazione nazionale, alcune regioni possono aver modificato le scadenze, anche anticipandole).

Dal 1° settembre 2007:edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.

Dal 1° gennaio 2008:contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;

Dal 1° luglio 2009:trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

Dal 1° luglio 2010:contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

Dal 1° gennaio 2012 scatta l’obbligo della certificazione energetica, chiamata ace, senza la quale non sarà possibile vendere o affittare casa. la legge stabilisce inoltre che sarà obbligatorio indicarla nell’annuncio immobiliare.