Premessa
Proroga per l’intero anno 2026 le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica. La detrazione IRPEF sarà del 50% (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus) per le spese relative a interventi realizzati sull’abitazione principale, e del 36% per interventi su altri tipi di abitazioni.
Nel 2027 si scenderà rispettivamente al 36 e 30%.
Proroga ufficiale anche per il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, sempre al 50% nel 2026 con tetto di spesa di 5 mila euro.
La Pubblica amministrazione pagherà i debiti col Fisco
Le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare somme dovute (anche a titolo di compenso professionale), devono verificare la regolarità fiscale e contributiva del beneficiario (nei limiti e secondo le modalità previste dalla norma).
Dal 15 giugno 2026, le amministrazioni salderanno i debiti fiscali dei professionisti inadempienti (ingegneri, architetti, ecc.), per importi inferiori a 5.000 euro, con un taglio alle parcelle degli stessi tecnici per l’importo equivalente al debito.
Il professionista che lavora per la PA ma ha un arretrato ancora non saldato con Fisco, Inail, Inps cc., non si vedrà negare l’intero compenso. Riguarderà solo la quota necessaria a onorare il debito che sarà girata direttamente dall’ente pubblico all’agente della riscossione.
Superbonus: contributi per aree colpite dal sisma
La versione originaria della norma, infatti, stabiliva la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la rendicontazione degli interventi agevolati con Superbonus 110% nelle aree del cratere sismico del Centro Italia 2016, limitatamente alle pratiche avviate entro il 30 marzo 2024 e con utilizzo esclusivo della detrazione in dichiarazione dei redditi, escludendo sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura.
L’emendamento approvato evita il rischio di interruzione dei lavori, introducendo contributi diretti per gli interventi in cui il Superbonus è utilizzato in combinazione con il contributo per la ricostruzione post-sisma.
Incentivi per gli immobili condonati al fine di rigenerare
La Finanziaria ammette gli incentivi gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito” anche ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326 (leggi sul condono edilizio).
Infatti la manovra prevede:
Ammette gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana non solo (come nel testo vigente) per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito”.
- Viene l’ambito dell’eccezione rispetto ai soli casi in cui il titolo in sanatoria sia formalmente rilasciata dall’amministrazione, ricomprendendo anche ipotesi in cui il titolo sia ottenuto o si formi secondo meccanismi procedimentali che conducono al conseguimento dell’effetto abilitativo senza un rilascio espresso (profilo tipicamente evocato nelle sanatorie e nei condoni da regole di formazione del titolo per decorso di termini o per effetti legali);
- precisa che il rilascio o conseguimento del titolo edilizio in sanatoria può essere stato “anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
La norma
La norma in esame ha il fine di ampliare la platea di edifici che, pur contenenti nel loro trascorso opere abusive, non sono considerati ostativi ai fini dell’accesso agli interventi regionali e connessi incentivi edilizi di rigenerazione o riqualificazione urbanistica.
di cui al comma 9 del citato art. 5, anche quando la regolarizzazione edilizia sia stata conseguita per effetto di un condono (in tal modo equiparato, per i fini di cui al comma 10, agli ordinari titoli edilizi in sanatoria), e ferma restando la cornice complessiva del comma 10 (limiti per centri storici e aree a inedificabilità assoluta).
fonte: ingenio





