Premessa
Al fine di dare dimostrazione che un immobile sia stato realizzato prima del 1967 occorrono elementi oggettivi e prove certe che sono di competenza esclusiva del privato.
Dimostrare che un immobile è stato costruito prima del 1° settembre 1967
Contesto normativo:
- Prima della Legge Ponte n. 765/1967 (entrata in vigore il 1° settembre 1967), l’obbligo di ottenere una licenza edilizia valeva solo nei centri abitati.
- Fu solo con l’art. 10 della Legge Ponte, che modificò l’art. 31 della Legge Urbanistica n. 1150/1942, che tale obbligo fu esteso anche alle zone extraurbane.
- Di conseguenza, un edificio costruito prima di quella data, fuori dal centro abitato, può essere considerato legittimo anche se privo di titolo edilizio, salvo che non esistesse un regolamento comunale più restrittivo.
Il caso esaminato dal TAR Napoli (sentenza n. 6195/2025)
Un privato contesta un’ordinanza di demolizione di:
- un fabbricato in legno e muratura di 80 m² (abitazione completa),
- una piscina interrata di 30 m²,
- un piccolo manufatto accessorio di 8 m².
Sostiene che le opere fossero ante 1967 e frutto solo di manutenzione, non di nuova costruzione.
La decisione del TAR
Il TAR respinge il ricorso, perché:
- il privato non ha fornito prove certe sulla data di costruzione;
- non ha presentato titoli edilizi, documentazione storica o rilievi oggettivi a supporto;
- la semplice relazione peritale di parte o le dichiarazioni non sono prove sufficienti.
Il TAR ribadisce che le opere realizzate sono da considerarsi nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), del D.P.R. 380/2001, quindi soggette a permesso di costruire.
Principi generali ribaditi dalla giurisprudenza
- L’onere della prova ricade sul proprietario:
- È lui che deve dimostrare, con elementi oggettivi, che il manufatto è anteriore al 1967.
- L’amministrazione non può essere tenuta a verificare retroattivamente tutte le situazioni edilizie del territorio.
- Le prove devono essere rigorose e oggettive, come:
- aerofotogrammetrie storiche,
- mappe o estratti catastali,
- documentazione tecnica, rilievi, ruderi, fondamenta esistenti.
- Le prove testimoniali o dichiarazioni sostitutive:
- hanno valore residuale e debole,
- non sono sufficienti da sole a dimostrare la legittimità dell’edificio.
Conclusione
Per dimostrare che un edificio è legittimo senza titolo edilizio perché costruito prima del 1° settembre 1967, servono prove documentali solide e verificabili.
In assenza di tali prove, il Comune può legittimamente ordinare la demolizione dell’opera, considerandola abusiva.
fonte: ingenio





