Locale di deposito e vano tecnico

Locale di deposito e vano tecnico - geometra Andrea Mancuso - Firenze

Vano tecnico o locale di deposito

Un comune ha ordinato al proprietario di un edificio la demolizione di una serie di abusi. Tra questi un locale interrato dichiarato in progetto come vano tecnico, ma usato come magazzino.

Il proprietario, non pienamente consapevole della differenza tra vano tecnico e magazzino, ha presentato quindi domanda di permesso di costruire in sanatoria, ma il Comune ha negato il rilascio.

il proprietario ha impugnato l’ordine di demolizione e il diniego del permesso di costruire in sanatoria, sostenendo che le opere realizzate erano in possesso della doppia conformità.

E’ importante ricordare che all’epoca dei fatti, prima delle modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa, per ottenere la sanatoria edilizia di qualsiasi opera realizzata senza permesso, questa doveva risultare conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente sia al momento della costruzione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

Con il Salva Casa, invece, per le difformità parziali e le variazioni essenziali è sufficiente rifarsi alternativamente al titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o la regolarizzazione in sanatoria dell’immobile o a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio.

Per capire se l’opera fosse davvero in possesso del requisito della doppia conformità è stato necessario procedere alla sua corretta classificazione, distinguendo se si trattasse di un vano tecnico o di un deposito.

La differenza tra vano tecnico e deposito per la sanatoria edilizia

Sul caso si è pronunciato il Tar Lombardia con la sentenza 562/2025. I giudici hanno spiegato quando un locale interrato è un vano tecnico e quando invece è un magazzino, precisando che i due termini non sono intercambiabili.

Dai sopralluoghi è emerso che il locale interrato era accessibile tramite aperture, che lo rendevano idoneo alla conservazione di materiali, e dotato di ventilazione naturale.

Richiamando precedenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, il Tar ha affermato che:

 “sono riconducibili alla nozione di vano tecnico esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità, essere inglobati entro il corpo della costruzione”.

I giudici hanno aggiunto che il locale tecnico non può essere agibile né adibito ad ospitare attività produttive né adatto alla permanenza delle persone.

Il proprietario, d’altro canto, ha affermato che il locale era utilizzato come deposito, ma non era adatto alla permanenza delle persone.

Per le dimensioni e le caratteristiche costruttive, i giudici hanno concluso che il locale interrato non era un vano tecnico, ma un deposito, che avrebbe richiesto il permesso di costruire.

Il Tar ha quindi escluso la doppia conformità e la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, respingendo il ricorso e confermando la decisione del Comune.

E’ importante quindi analizzare con attenzione le caratteristiche del locale se può essere definito vano tecnico o del ripostiglio basandosi su criteri oggettivi e che è fondamentale per individuare il corretto titolo abilitativo da utilizzare.

fonte: edilportale