Spazi vuoti tombati

Spazi vuoti tombati - Studio Mancuso 2000

I vuoti tombati sono spazi inaccessibili realizzati mediante “tombatura”, che non comportano un incremento volumetrico o di superficie secondo la normativa edilizia italiana.

Un vuoto tombato non deve necessariamente essere completamente interrato, ma deve essere totalmente chiuso e inaccessibile.

Relativamente le sue dimensioni possono variare in funzione delle specifiche esigenze.

Le funzioni dei vuoti tombati

Per tombatura si intende la chiusura totale di un locale mediante muratura, tale da renderlo inaccessibile e quindi non idoneo a determinare un incremento di volumetria o superficie utile

Gli interventi edilizi su questi locali potrebbe rientrare nell’attività edilizia libera, non costituendo superficie utile e quindi di conseguenza non determinano un incremento volumetrico.

In tal contesto si considerano i vuoti tombati spazi non accessibili realizzati per vari scopi:

  • la riduzione dell’umidità di risalita;
  • il miglioramento dell’isolamento termico;
  • il passaggio di impianti tecnologici.

Il locale tombato può anche avere delle finalità strutturali e in tal caso viene definito vano tecnico strutturale.

Occorre però fare una importante e fondamentale distinzione:

  • il vano tecnico è uno spazio dedicato al contenimento di impianti tecnici a servizio dell’edificio e di idoneo spazio per l’ispezione e l’accesso manutentivo;
  • locali tombati vengono realizzati per esigenze tecniche specifiche, come ad esempio per ridurre la risalita capillare con la creazione di intercapedini areate o per realizzare un piano orizzontale su intercapedini a spessore variabile in caso di terreni acclivi (riducendo i volumi di scavo). Questi locali in quanto tombati, non dovrebbero tecnicamente essere accessibili nemmeno per interventi di ispezione. La presenza di eventuali fori potrebbe permettere l’aerazione ovvero il passaggio di telecamere endoscopiche ma non l’accesso a personale.

La normativa sui vuoti tombati

La norma che disciplina i vuoti tombati è regolata principalmente dal Testo Unico dell’Edilizia, in particolare l’art. 6 al comma 1, lettera e-ter, chiarisce che “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”, includendoli tra le attività di edilizia libera. Ciò significa che, se costituiti da intercapedini completamente interrate e o da locali inaccessibili, essi non richiedono un titolo edilizio non comportando, come anticipato, un incremento della volumetria o della superficie utile dell’edificio.

Comune vs. TAR: letture opposte e implicazioni pratiche in edilizia

Un vuoto tombato realizzato per esigenze strutturali, ad esempio per il contenimento di un terrapieno, e completamente inaccessibile, non costituisce incremento volumetrico e rientra tra gli interventi di edilizia libera, non richiedendo pertanto alcun titolo abilitativo.

I ricorrenti avevano realizzato un volume interrato lungo una ventina ml. per:

  • contenere un terrapieno a monte della proprietà 
  • proteggere il fabbricato da infiltrazioni.

Tuttavia, il Comune riteneva il vano troppo grande ed accessibile, per la presenza dei piccoli fori di aerazione e quindi lo aveva considerato abusivo, inducendo i proprietari a presentare apposito ricorso al Tar.

Il Tar ha respinto le tesi del Comune, affermando che “In primo luogo, fa riferimento all’asserita incompatibilità delle dimensioni del vuoto strutturale con la definizione di “vuoto tombato”.

Si evidenzia che infatti il Comune non fornisce adeguata motivazione sul perché la dimensione dell’opera non sarebbe in concreto rapportata alla dichiarata funzione di contenimento del terrapieno e di protezione del fabbricato da infiltrazioni.”

Le dimensioni non sono determinanti perchè il vuoto tombato può essere ampio se necessario per adempire alla sua funzione tecnica per cui è stato realizzato.

Il Comune aveva ritenuto le misure incompatibili con un vuoto tombato.

Il Tar ha ricordato che la dimensione deve essere valutata in relazione alla funzione tecnica senza limiti predeterminati. L’eventuale sovradimensione riscontrata va opportunamente e tecnicamente motivata.

Inoltre, il Comune sosteneva che il vano non fosse completamente interrato e che i fori di aerazione ne consentissero l’uso. Il TAR h invecea ribadito che “In secondo luogo, viene affermato che il vuoto strutturale sarebbe tutt’ora accessibile, in quanto non completamente interrato e munito di fori di aerazione”.

Conclusioni

In sostanza, secondo il Comune, la presenza di due lati completamente fuori terra comprometterebbe la definizione di vano tecnico chiuso e inaccessibile.

Sul punto, basti ricordare che “l’operazione di “tombatura” consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili”. E che risulta “sufficiente che un locale sia interamente “chiuso” per potersi definire come “tombato” (cfr. ancora la sentenza n. 1897/2024, cit.). Pertanto, il mancato completo interramento non rileva per escludere la tombatura.”

Quindi la tombatura non richiede l’interramento totale, ma solo la chiusura definitiva e l’inaccessibilità.

Quindi è importante evidenziare che relativamente il “vuoto tombato” :

  • non ne esiste una dimensione massima predeterminata, ma solo un adeguato dimensionamento connesso strettamente alla funzione tecnica asservita
  • l’interramento completo non è necessario ai fini della classificazione del vano come tombato, in quanto la rilevanza è data dalla chiusura definitiva e dall’inaccessibilità.

Prima che venga il dubbio a qualcuno uno scannafosso non è propriamente un locale tombato.

Lo scannafosso è uno spazio areato creato tra la fondazione di un edificio e il terreno con funzione di isolare le murature interrate dall’umidità e dalle infiltrazioni.

Invece la tombatura è la chiusura di uno spazio con muratura, rendendolo inaccessibile e spesso non più conteggiabile nella volumetria dell’edificio. 

fonte: ingenio