Ristrutturazione e nuove costruzioni – 60% consumi negli edifici

Ristrutturazione e nuove costruzioni - 60% consumi negli edifici - Geometra Andrea Mancuso Firenze

E’ scattato l’obbligo, per gli edifici di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazioni rilevanti, la cui richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022:

  • progettare impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura di almeno il 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
  • incrementare la potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da installare sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, differenziando il caso dei nuovi edifici da quello delle ristrutturazioni.

Per gli edifici pubblici, la percentuale della copertura è pari al 65%.

Restano esclusi dall’obbligo:

  • gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché tale sistema copra l’intero fabbisogno di energia termica;
  • gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione;
  • gli edifici pubblici messi a disposizione di corpi armati se gli adempimenti risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d’uso;
  • uffici, ospedali ed edifici commerciali.

Dal 1° gennaio 2024, gli obblighi verranno rideterminati con cadenza ogni cinque anni.

Obiettivo

Obiettivo del provvedimento è l’accelerazione del percorso di crescita sostenibile del nostro Paese, individuando le misure in materia di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Proprio per raggiungere questi obiettivi, la percentuale di copertura dei consumi con fonti rinnovabili è progressivamente aumentata nel corso degli anni:

  • 20% con il d.lgs n. 28/2011;
  • 35%, per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017;
  • 50% a partire dal 2018;
  • 60% e 65% dal 13 giugno 2022.

Il provvedimento affronta le tematiche procedure autorizzative e le semplificazioni attuate e requisiti minimi.

Edifici interessati dall’obbligo

Come già specificato nel D.Lgs 28/2011, per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende:

  • un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
  • un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria.

Per edificio di nuova costruzione si intende invece un edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 28/2011.

Le semplificazioni

Con la legge n. 34/2022  sono state introdotte semplificazioni importantissime soprattutto in merito all’installazione di impianti fotovoltaici.

Questo in sintesi il nuovo quadro normativo:

  • l’installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, oltre che la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono considerate manutenzione ordinaria e non necessitano di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;
  • nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, è liberalizzata.

Nel caso in cui siano disposti su tetti a falda, gli impianti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, mentre gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.

fonte: lavoripubblici