Agevolazione Iva 10%

Agevolazione Iva 10% - Studio Andrea Mancuso - Firenze

Iva al 10% e beni significativi: tutto quello che occorre sapere per applicare correttamente l’Iva negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

In questo focus analizziamo tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione ai beni significativi e alla manodopera.

Vedremo come il principio dell’Iva agevolata, che spesso mette in crisi molti per l’apparente difficoltà – garantisco sin d’ora che non lo è! – può essere così sintetizzato:

in caso di manutenzione (ordinaria e straordinaria), i beni significativi forniti nell’ambito della prestazione complessiva godono di agevolazione Iva al 10%. Questo se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione, altrimenti occorre scorporare l’imponibile (e applicare solo in parte Iva al 10). Se il loro valore supera la metà dell’intera prestazione, l’Iva al 10% per i beni significativi si può applicare solo fino a concorrenza del valore di manodopera + materie prime e semilavorate + altri «beni finiti» non significativi. Tutta la parte eccedente va al 22%.  Questa è la regola di base da seguire.

Nel prosieguo analizzeremo tutti i dettagli e le casistiche possibili; nella parte finale proponiamo un esempio pratico di determinazione dell’IVA e un esempio di fattura.

Interventi di manutenzione

L’art. 3 comma 1 del testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi.

In particolare, alla lettera a) definisce come intervento di manutenzione ordinaria

gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

Rientrano dunque negli interventi di manutenzione ordinaria la sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia, la sostituzione di pavimenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, l’integrazione di un impianto di antenna, ecc.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece definiti alla lettera b), come

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Ecco alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne
  • realizzazione nuovi impianti
  • installazione di una caldaia e dell’impianto termico
  • modifica alla disposizione dei vani dell’appartamento

Agevolazione Iva al 10% per manutenzione ordinaria e straordinaria

L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 ha previsto l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

L’agevolazione è stata prorogata per diverse volte, fino a diventare strutturale (la legge finanziaria 2010).

Dunque:

  1. sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato di Iva al 10%
  2. sulle cessioni di beni si applica l’Iva al 10% solo se:
    • la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto
    • nei limiti previsti per i beni significativi

In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore e non acquistati dal committente.

Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’Iva al 10% (nei limiti dei beni significativi che vedremo tra poco), anche per la fornitura stessa della caldaia.

Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’Iva da corrispondere è pari al 22%.

La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%.

In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili a IVA al 10:

  • la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano;
  • le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti;
  • le prestazioni rese da professionisti.

Materie prime, semilavorati e agevolazione Iva al 10%

L’agevolazione Iva al 10% riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e ai semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato.

Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

A tale regola fanno però eccezione i beni di valore significativo.

Beni significativi, definizione

beni significativi (sarebbe più corretto parlare di beni di valore significativo), sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate.

Dunque, i beni significativi sono quelli che rappresentano una parte significativa del valore complessivo della prestazione complessiva.

Il decreto del DM del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:

  1. ascensori e montacarichi;
  2. infissi esterni ed interni;
  3. caldaie;
  4. video citofoni;
  5. apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  6. sanitari e rubinetterie da bagno;
  7. impianti di sicurezza.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 15/E 2018, ha chiarito che i termini utilizzati per individuare i beni significativi devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico.

Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli menzionati nell’elenco ma che per motivi vari sono chiamati diversamente. A titolo esemplificativo: la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento non può essere assimilata alla caldaia.

Attenzione: ribadiamo che la categoria dei beni significativi, che spesso spaventa molti per la complessità della fatturazione, assume rilevanza solo nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

Beni significativi e agevolazione Iva al 10%

La legge 488/99 (art. 7 comma 1 lettera b) ha previsto per i beni significativi che l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Il fine della norma è quello di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:

  • una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
  • la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%

Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente; questo perché confluisce in quello della manodopera.

Beni significativi e norma di interpretazione autentica

Il concetto di beni significativi è stato oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018).

In particolare, quest’ultima disposizione prevede che

l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per  oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva al 10.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, si pone il problema di verificare se le stesse debbano essere autonomamente considerate o seguire la sorte dei beni significativi.

In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale” (i.e. bene significativo).

Beni significativi

In altri termini, le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota non soggetta a Iva al 10%.

Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.

Ecco cosa si desume dalla relazione illustrativa della norma di interpretazione autentica. Se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene. Iil costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata.

Altri beni

Le Entrate, con la Circolare 15/E 2018, hanno individuato alcuni casi particolarmente degni di nota, su come individuare i beni; in particolare si tratta di:

  • tapparelle, scuri, veneziane
  • zanzariere
  • inferriate o grate di sicurezza

Tapparelle, scuri, veneziane

Esse si ritengono funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore.

In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni, il valore/costo delle tapparelle non sono attratte nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad agevolazione IVA al 10%.

In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica su entrambi solo se il valore delle tapparelle non supera la metà del valore dell’intera prestazione  (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle).

Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle.

Zanzariere

Le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che è applicabile l’aliquota IVA del 10%.

Pertanto le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, anche qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso la loro incidenza è considerata un 10% sul valore complessivo degli infissi/zanzariere e solo su quel 10% si può applicare l’Iva agevolata.

Inferriate o grate di sicurezza

Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, in linea di principio, le stesse non sono riconducibili, neppure sotto il profilo funzionale, ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale.

Le grate in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione.

Pertanto il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (beni significativi), e quindi per esse è applicabile l’aliquota del 10%.

fonte: biblus