Installazione di impianti a fonti rinnovabili

Installazione di impianti a fonti rinnovabili: semplificazioni urbanistico-normative - Studio geometra Andrea Mancuso - Firenze

Installazione di impianti a fonti rinnovabili: semplificazioni urbanistico-normative

Partendo dal triste e tragico conflitto che sta avvenendo in Ucraina, per l’Europa e per l’Italia potrebbe essere il momento di orientarsi verso un cambiamento epocale; ciò potrebbe avvenire convertendosi al rinnovabile, come lo è stato con la recente pandemia relativamente la digitalizzazione.

Infatti, con il fine di dare una spinta alla diffusione delle energie da fonti rinnovabili, al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata adottata una semplificazione sull’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Infatti con il D.L. 17/2022 andando a sostituire il comma 5 dell’art.7-bis del d.lgs. 28/2011, viene disposto che per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, (come definito alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016) o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal D.Lgs. 42/2004, con l’eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’art.136, comma 1, lettere b) e c), dello stesso d.lgs. 42/2004.

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice; che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

E’ chiaramente desumibile quindi che non rientrano in questa semplificazione invece l’impianto realizzato su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (ville, parchi e giardini, centri storici)

  • impianti per il fotovoltaico
  • quelli per il solare termico
  • gli impianti per le relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica

Sarà pertanto necessario richiedere il nulla osta paesaggistico e verificare il rispetto degli strumenti urbanistici.

Ulteriori novità hanno poi riguardato l’installazione di pannelli fotovoltaici nelle aree agricole, consentendo l’accesso agli incentivi statali ad impianti fotovoltaici con moduli posizionati per terra; questo a condizione  che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.