Modulistica in deroga per il Superbonus 110%

Modulistica in deroga per il Superbonus 110% - Studio Mancuso 2000 - Firenze

Con la modifica al comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), arriverà una CILA specifica per il superbonus 110%

Dopo la modifica apportata al comma 13-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), sono in tanti ad interrogarsi come dovrà essere compilata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi, senza demolizione e ricostruzione, che rientrano nella detrazione fiscale del 110% (superbonus).

Superbonus 110% e CILA

Dalla lettura del Testo Unico dell’Edilizia strumento “nazionale” e le tante diverse versioni recepite a livello regionale, leggendo la modulistica è possibile individuare compiti e responsabilità dell’interessato e del progettista asseveratore.

Come chiarito, non è compito del progettista asseverare la conformità urbanistica dell’immobile ma solo che “l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio”.

Come spesso succede la lettura a livello regionale cambia. Per esempio in Umbria e Sicilia si prevede che l’interessato “comunichi” al Sportello Unico Edilizia la regolarità urbanistica, mentre in Sicilia, l’interessato (chiaramente co l’aiuto di un tecnico) dovrà comunicare nella CILA che lo stato attuale dell’immobile risulta:

  • pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia;
  • in difformità rispetto ad un titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento) da citare;
  • se realizzato in data antecedente al 16/10/1942 (data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942) e che da allora alla data odierna, non sono mai stati effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo;
  • realizzato in data antecedente al 31/08/1967 (data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 218 della L. 765 del 06/08/1967) e che da allora alla data odierna, non sono mai stati effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo.

 

Superbonus 110%: in arrivo la nuova modulistica in deroga

Con la nuova versione del comma 13-ter, esclusivamente per gli interventi che non prevedono demolizione e ricostruzione e accedono al superbonus 110%, si prevede che nella CILA non si debba più attestare lo stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia).

Per meglio “coordinare” questa modifica o deroga a tempo prevista esclusivamente per il tempo di vigenza delle detrazioni fiscali del 110%, è in corso di definizione la nuova modulistica CILA. La nuova CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.

(fonte lavoripubblici)