Bonus Facciate in caso di strade private ma accessibili a tutti i cittadini

Bonus Facciate in caso di strade private ma accessibili a tutti i cittadini - geometra Andrea Mancuso - Firenze

Agenzia delle Entrate: sì alla detrazione del 90% per gli interventi effettuati su tutto il perimetro dell’involucro esterno verticale della palazzina con affaccio in parte su strada comunale e in parte su una via interna al residence ma a uso pubblico

La detrazione del 90% per gli interventi effettuati su tutto il perimetro dell’involucro esterno verticale della palazzina con affaccio in parte su strada comunale e in parte su una via interna al residence ma a uso pubblico.

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 337 del 12 maggio 2021 chiarisce un altro dubbio in materia di bonus facciate nel caso in cui gli interventi su un immobile che risulta parzialmente visibile da una strada privata, non classificata come pubblica.

In questo caso il quesito è di un condominio ha approvato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell’involucro esterno di un immobile situato all’interno di un residence costituito da palazzine con appartamenti e da ville isolate e a schiera.

Il lato nord del fabbricato oggetto dei lavori è visibile da una strada comunale. Il lato sud affaccia su una via interna al residence; ma non si tratta di una strada chiusa in quanto accessibile a persone e veicoli interni ed esterni al complesso avendo riconosciuto un “uso pubblico” (sentenza n. 2999/2020, Consiglio di Stato).

 

L’Agenzia delle Entrate e il bonus facciate

L’Agenzia delle entrate ripercorre la disciplina della detrazione prevista dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 219 e 223, della legge n. 160/2019). L’agevolazione può essere applicata soltanto in caso di spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna; questo però solo per gli edifici situati nelle zone A o B delle città, secondo le indicazioni del decreto n. 1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici.

La misura, ricordiamo, è stata introdotta per rinnovare e restituire decoro alle città di particolare pregio storico, artistico e ambientale; inoltre serve a favorire, in generale, il risanamento degli edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche.

L’Amministrazione ha fornito chiarimenti sulla sua applicazione con la circolare n. 2/2020, affermando che la detrazione è riconosciuta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, dell’involucro “esterno visibile dell’edificio; vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.

Sono,detraibili al 90% le spese sostenute tra cui il rifacimento dei balconi, ornamenti e fregi, il rinnovo di grondaie, parapetti, e cornicioni e la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Non rientrano gli “abbellimenti” delle facciate interne dei palazzi, escluse quelle visibili da strade a “uso pubblico”. La detrazione quindi non può essere applicata per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni; questo a meno che non diano su strada o suolo a “uso pubblico”.

 

Il MIBACT

Il via libera al bonus per quest’ultima eventualità è confermata anche dal parere del Mibact. Secondo il Ministero, una strada vicinale è assimilabile a una strada comunale se a uso pubblico e, quindi, destinata al passaggio collettivo.

Lo stesso Ministero afferma, sull’argomento, che “costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate”.

L’Agenzia ritiene, quindi, sulla stessa scia, che gli interventi descritti nell’interpello possono usufruire della detrazione del 90 per cento. Questo se la facciata è effettivamente visibile dalla strada o da suolo a uso pubblico; e se sono anche rispettate tutte le altre condizioni richieste dalla normativa.

Le modalità applicative per esercitare le opzioni di cui sopra sono state definite con i provvedimenti dell’8 agosto 2020 e del 22 febbraio 2021.

 

(fonte casaclima)

Questo elemento è stato inserito in SUE. Aggiungilo ai segnalibri.