Pergotenda ed edilizia libera

Il Tar Campania ribadisce che per l’installazione di una pergotenda non è necessario il permesso di costruire poiché rientra tra gli interventi in edilizia libera

Il Tar Campania, con la sentenza n. 1125/2019, precisa che per l’installazione di una pergotenda non è necessario il permesso di costruire: rientra infatti tra gli interventi di edilizia libera previsti dal relativo glossario del 2018.

I fatti in breve

I proprietari di un immobile propongono ricorso contro il provvedimento del Responsabile del Procedimento del Servizio Antiabusivismo del Comune col quale è stata negata la richiesta di accertamento di conformità urbanistica/compatibilità paesaggistica e con la quale si faceva anche ingiunzione di demolizione delle opere edili non in regola.

Il suddetto provvedimento sfavorevole ha evidenziando la non assentibilità di varie opere, tra cui l’istallazione di tende parasole poiché poste “su un immobile oggetto di abusi edilizi plurimi, pertanto lo stesso nella sua interessa non legittimato dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, quindi intervento non assentibile”.

La decisione del Tar

Il Tar ricorda quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2206/2019:

“una “pergotenda” è un’opera che, secondo il condivisibile orientamento di questa Sezione, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2018, n. 4777; 25/1/2017, n. 306; 27/4/2016, n. 1619).

Infatti, ai sensi degli articoli 3 e 10 del dpr n. 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”; mentre una struttura leggera (nella fattispecie esaminata in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

Il glossario delle opere in edilizia libera

La conclusione del Tar trova supporto anche nell’allegato al dm 2 marzo 2018 avente ad oggetto il:

glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

il quale include (al n. 50) le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di “edilizia libera” (rif.biblus)