VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E RELATIVO ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI FIRENZE

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E RELATIVO ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI FIRENZE

Le prescrizioni di cui all’art.13  co.6  di seguito riportate, sono da applicarsi in tutti gli interventi che verranno attuati con la categoria del Restauro e risanamento conservativo e con la manutenzione straordinaria (indipendentemente dalla classificazione dell’ edificio)

In ogni caso per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo (esclusi quelli di cui DLgs 42/2004) è prescritto il mantenimento:

– della consistenza dell’unità immobiliare legittimamente esistente, salvo i casi di recupero di quella originaria e documentata in relazione alla possibilità di frazionamento o fusione di unità immobiliari; 

– delle superfici degli orizzontamenti strutturali esistenti, con la sola eccezione di puntuali ricostituzioni di porzioni crollate; 

– della distribuzione dei locali legittimamente esistente, salvo i casi di recupero di quella originaria e documentata; 

– degli elementi tipologici; 

– della composizione dei prospetti sulla via pubblica, salvo il recupero di originari e documentati elementi o assetti. 

Ad esempio:

–        se non viene dimostrato un  recupero di una precedente legittima situazione in essere, con intervento di restauro e risanamento conservativo, o con manutenzione straordinaria non posso frazionare, accorpare vani, fare anche minime ottimizzazioni – anche in una abitazione a Novoli in un edificio degli anni 70: Questo anche se le normative statale e regionale prevedono la possibilità (in certi specifici e limitati casi) di attuare il frazionamento anche con manutenzione straordinaria con semplice CILA.  l’intervento sarà classificato come “ristrutturazione leggera” con l’applicazione quindi degli oneri inerenti al costo di costruzione

–        spostare la distribuzione dei vani anche in un edificio trave pilastro anni 80 con divisori in tramezzi è più facile che debba essere inquadrato come ristrutturazione anziché come manutenzione straordinaria

 

Si rileva pertanto, che tali interventi non saranno più in applicazione di procedura Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), ma con procedura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

 

Un errore interpretativo significa attuare interventi in assenza di titolo edilizio (passare da un ambito di sanzionamento amministrativo ad un ambito penalmente rilevante)

 

Di fatto :

–        la  manutenzione straordinaria dovrà essere utilizzata solo per  interventi puntuali (non sistematici anche se riguardanti parti non storiche e non strutturali)

–        Il restauro e risanamento conservativo troveranno applicazione nella loro lettura originaria  insita nelle definizioni del 380/2001 :

 

Per quanto riguarda le sanatorie l’Amministrazione in relazione alla doppia conformità  ritiene di poter attuare la seguente lettura

–        Conformità all’epoca dell’abuso – mantenendo la lettura data agli interventi al momento della loro realizzazione

–        Conformità all’attualità – la lettura dettata dal nuovo assetto

Trattandosi di un tema molto complesso e delicato si ritiene auspicabile effettuare specifiche informative sui vari casi che saranno presi in oggetto.

 

A seguito di nostro vivo sollecito l’Amministrazione, ha garantito a breve la pubblicazione di specifiche note interpretative ed applicative sui temi in oggetto.

Il contenuto della presente comunicazione, vista la complessità dei temi trattati e le infinite sfumature che si possono trovare nell’applicazione  non ha valenza esaustiva, ma ha solo la finalità di sottolineare che dal 6.12.2018 è cambiato il registro di lettura degli interventi edilizi ed è pertanto necessario porre specifica attenzione alla classificazione degli interventi.