Ristrutturazione di una nuova unità immobiliare e realizzazione di nuovi impianti termici: Attenzione… non tutto è detraibile!
Nel caso di una ristrutturazione radicale di un immobile, inclusiva anche di nuovo impianto termico a pompa di calore e pannelli solari termici, l’ingegnere che cura il progetto che afferma che “non per tutti gli interventi si potranno ottenere le detrazioni” ha ragione?
A chiarirlo è la faq. 44, recentemente aggiornata e pubblicata da Enea, all’interno del suo quadro di supporto tecnico e documentale ai fini di ottenere la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico.
Come tutte le Faq, anche questa deriva dall’esperienza del Coordinamento Enea durante questi anni e dalle interpretazioni attualmente consolidate e sufficientemente condivise con gli altri enti normatori e sintetizzate nel pieno rispetto della privacy dei richiedenti.
Vanno comunque considerate come “valutazioni”, che in ogni caso non possono costituire giurisprudenza. Pareri ufficiali vanno richiesti direttamente agli enti che, in relazione alla natura del quesito, hanno competenza in materia. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate.
Faq. 44 Domanda Devo intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile, installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ingegnere che mi segue il lavoro mi ha detto però che difficilmente potrò beneficiare del 55- 65% per tutti gli interventi. Come stanno veramente le cose? Risposta L’allegato 3 del D.Lgs. n. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura; tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:- a. il 20 per cento; quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b. il 35 per cento; quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c. il 50 per cento; quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio 2017.”





