La congruità della manodopera in edilizia

Con la norma contenuta nel Decreto Politiche di Coesione (decreto 60/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio, viene tolta (per il pubblico) e abbassa notevolmente (per il privato) i ‘tetti’ in materia di verifica della congruità della manodopera. Questo sia nei cantieri pubblici ma anche in quelli privati.

Il Decreto PNRR Quater

Occorre partire dall’analisi della norma di riferimento. È stata inserita dall’articolo 29 commi da 10 a 14 del Decreto PNRR Quater (legge 56/2024, di conversione del DL 19/2024).

In pratica, nei settori degli appalti pubblici e privati, relativamente alla realizzazione di lavori edili, si introduce l’obbligo per il responsabile del progetto negli appalti pubblici e per il committente negli appalti privati, di verificare, prima del saldo finale dei lavori, la congruità  dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Importante riflessione: se non si nomina il direttore dei lavori e il committente/proprietario di casa avrà funzione di responsabile dei lavori.

La congruità della manodopera (cd. DURC di congruità) è disciplinata dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021, n. 143, che stabilisce un sistema di verifica della suddetta congruità, in attuazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto Legge 76/2020, in vigore dal 1° novembre 2021.

Chi verifica la congruità della manodopera

Il Decreto Coesione, all’articolo 28, va a sostituire i commi da 10 a 12 dell’art.29 del DL 19/2024. Sancisce prima di tutto che nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privativerificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. Questo nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 143/2021 visto sopra.

Eliminato il tetto dei 150 mila e conseguenze per le performance del RUP

Si stabilisce che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

Rispetto alla versione precedente del DL 19/2024, si toglie il tetto dei 150 mila euro.

L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo e’ comunicato all’ANAC. Questo anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici.

Appalti privati: per inadempimenti negli appalti sopra ai 70 mila euro multa da 1000 a 5000 euro per direttore dei lavori o committente

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

Conclusioni

In conclusione sarà tenere ben presente che per gli appalti privati con un valore complessivo pari o superiore a 70 mila euro, il pagamento del saldo finale senza un esito positivo della verifica della congruità della manodopera o senza una precedente regolarizzazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori, comporta una sanzione amministrativa a carico del direttore dei lavori o, se non nominato, del committente, da 1.000 a 5.000 euro.

fonte: ingenio