Cambio destinazione da deposito rurale ad abitazione

Cambio destinazione da deposito rurale ad abitazione - Andrea Mancuso

Quando si eseguono numerosi interventi edilizi, fini ad ottenere una destinazione abitativa dall’originario deposito rurale, è un cambio di destinazione d’uso con opere che necessita del permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato con sentenza 440/2024 si è espressa su un’ordinanza di demolizione di un comune.

Tale espressione è inerente un manufatto, regolarmente edificato in base ad una concessione edilizia ottenuta.

Sul manufatto venivano effettuati significativi interventi non assentiti che erano in contrasto con le norme di attuazione del PRG.

Risultavano secondo le norme tecniche di attuazione una zona di pianura bonificata, in assenza di deposito sismico, dunque anche in contrasto con l’art.94 del Testo Unico Edilizia.

Il caso

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso partendo dal presupposto che i numerosi interventi di cui sopra sono univocamente finalizzati ad imprimere una destinazione abitativa all’originario deposito rurale.

Tra l’altro, dai reperti fotografici in atti, oltre che dalla descrizione dei locali, comprensiva degli arredi, risulta la evidente funzionalizzazione di questi ultimi a scopi abitativi, non conciliabili con l’originaria destinazione.

All’esito degli interventi sono presenti inequivocabilmente, infatti, uno spazio destinato a cucina, un altro a sala pranzo, un altro ancora a salotto con tv e (due) camere da letto.

Ne consegue che per il cambio d’uso con opere serve il permesso di costruire, ma in questo caso il cambio d’uso neanch si poteva attuare, essendoci un vincolo.

Testo Unico & cambio di destinazione

La ristrutturazione edilizia con cambio d’uso non è mai una manutenzione secondo quanto previsto dal Testo Unico Edilizia

Se un intervento edilizio integra una ristrutturazione che aggrava il carico urbanistico, per di più su un edificio di pregio storico, esso non rientra tra quelli ascrivibili alla manutenzione straordinaria, ma tra quelli ascrivibili alla ristrutturazione edilizia pesante.

Aperture delle pareti e tamponamento parziale del portico – procedura edilizia

Un altro motivo di appello lamenta la violazione dell’art.8 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 3/2022 evidenziando che le opere realizzate nel “pro-servizio” del fabbricato – consistenti in alcune modifiche ed alcune aperture delle pareti, oltre che nel tamponamento parziale del portico – integrerebbero un intervento di ristrutturazione edilizia, assoggettato a Denuncia di Inizio attività (DIA, oggi sarebbe SCIA), e non a permesso di costruire.

Palazzo Spada ritiene che l’intervenuto mutamento di destinazione, rendeva necessario il permesso di costruire in quanto il titolo di SCIA/DIA non sarebbe stato sufficiente.

Il parziale tamponamento della tettoia: titolo edilizio

Infine, secondo i ricorrenti, il parziale tamponamento della tettoia, in quanto opera pertinenziale rispetto al fabbricato principale, non necessitava di autonomo titolo edilizio e dunque, in quanto tale, non potrebbe considerarsi abusivo.

Non è così per Palazzo Spada, secondo cui la chiusura del portico crea un nuovo volume ed altera la sagoma del fabbricato, il che di per sé solo, rendeva necessario il permesso di costruire.

In secondo luogo, e comunque, non viene in evidenza una pertinenza “urbanistica” nel caso di specie, dal momento che, oltre ad avere creato nuove superfici (e nuovi volumi) così incidendo sul carico urbanistico, il predetto manufatto – destinato a ricovero autovetture – rappresenta un volume utilizzabile in modo autonomo rispetto al corpo di fabbrica principale, la quale caratteristica esclude possa essere ritenuto una pertinenza.

Al massimo, si tratterebbe comunque di una pertinenza – rappresentata da un volume abusivo – a sua volta posta a servizio di un edificio illegittimamente trasformato in abitazione, in contrasto con la strumentazione urbanistica in vigore che non consentiva, come detto, nell’area interessata, il mutamento di destinazione e quindi come tale essa sarebbe, per così dire, illegittima per derivazione.

Conclusioni

Per un cambio di destinazione da ex deposito agricolo ad abitazione serve richiedere il Permesso di Costruire.

fonte: ingenio