Impianto fotovoltaico le semplificazioni

Il Governo, con il nuovo decreto energia, ha voluto promuovere un cambiamento senza precedenti in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Oltre agli incentivi e bonus già previsti sono state introdotte semplificazioni importantissime, soprattutto per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche in zona paesaggistica.

Fotovoltaico e manutenzione ordinaria

L’installazione di pannelli fotovoltaici va considerata manutenzione ordinaria.

Non occorre alcuna autorizzazione o atto amministrativo per procedere immediatamente: la manutenzione ordinaria, ricade sempre nell’ambito dell’edilizia libera.

Entrando nello specifico, l’art. 9 del dl 17/2022 che contiene semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevede che l’art. 7-bis il comma 5 del dlgs 28/2011 sia sostituito dal seguente:

[…] l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici […], o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

Analizzando attentamente il testo si possono trarre le seguenti conclusioni:

  • l’istallazione di impianti fotovoltaici e solari termici ricadono in manutenzione ordinaria e sono realizzabili quindi in edilizia libera e non è subordinata ad alcun atto di assenso;
  • l’installazione può essere effettuata liberamente anche su strutture o manufatti diversi da edifici (es. pergole, tettoie, ecc.);
  • l’installazione può avvenire anche sulle pertinenze (e non solo sugli edifici), come ad esempio giardini, terrazzi, autorimesse, depositi, tettoie, ecc.;
  • l’installazione di tali impianti può avvenire con qualunque modalità;
  • la semplificazione si applica anche agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ma non a tutti, come vedremo nel paragrafo successivo.

Sono espressamente esclusi dalle semplificazioni i seguenti immobili (art. 136, lett. b) e c)):

  • le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Previsto un modello semplificato unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti da 50 kW a 200 kW, così come già avviene per i piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Entro inizio maggio saranno individuate le condizioni e le modalità per l’adozione di tale modello.

Bonus edilizia e Superbonus

E’ importante ricordare che gli interventi di installazione di fotovoltaico sono agevolati in diversi modi (bonus 50, Superbonus 110, ecc.).

Per conoscere tutti i dettagli, ti suggerisco la tabella dei bonus edilizia e il software gratuito con tutte le specifiche per ogni tipo di intervento.

Pertanto in base alla nuova semplificazione occorre fare una considerazione importante:

gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se relativi a parti comuni (condominiali). Per le parti private è agevolabile solo la manutenzione straordinaria.

Al riguardo ricordiamo un principio fondamentale che è il carattere assorbente dell’intervento superiore rispetto a quello inferiore (Circolare 24.02.1998 n. 57): gli interventi “minori” collegati a interventi più importanti (manutenzione straordinaria) vengono assorbiti, con conseguente agevolazione.

Ciò implica che nel caso di interventi agevolati da Superbonus (che rientrano in manutenzione straordinaria assentiti da CILA-S), seppur il fotovoltaico costituisca autonomamente un intervento di manutenzione ordinaria, se considerato come trainato dagli interventi principali, può essere agevolato al 110%, secondo le classiche regole, anche in edifici unifamiliari.

Fotovoltaico e nuovi incentivi imprese al Sud

Per favorire gli investimenti al Sud stanziati 145 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033 per le imprese che entro il 30 novembre 2023 investiranno nelle regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia.

Il bonus prevede un credito d’imposta per gli investimenti finalizzati all’efficientamento energetico e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileverà ai fini fiscali.

Sarà inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Conclusioni

E’ sempre consigliabile verificare i contenuti del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo che può contenere maggiori dettagli sulle caratteristiche.

Per i dettagli di snellimento tecnici bisognerà attendere un decreto attuativo da emanarsi entro i primi di maggio.

fonte: biblus