Successione e Bonus Edilizi

Successione e Bonus Edilizi - geometra Andrea Mancuso - Firenze

L’erede dell’immobile, su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia agevolati, che affitta parte dello stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza dell’anno in cui non detiene il bene direttamente anche solo per una parte dello stesso anno, ma potrà farlo solo alla fine del contratto di locazione.

Chiarimento

L’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire le regole sulla fruizione delle quote rimanenti di sconti edilizi.

Nel caso specifico derivanti da Bonus Ristrutturazione, non fruite dal deceduto, le quali potranno essere ‘prese’ dall’erede solo al termine del contratto di affitto o di comodato, in termini di competenza.

E’ il chiarimento fornito nella risposta 594/2022 dello scorso 22 dicembre, che di fatto ‘tiene’ in stand-by le rate residue non godute per l’immobile ereditato e in parte locato.

Le regole per l’acquisizione di immobile per successione

Le Entrate ricordano, riferendosi alla circolare 28/2022, che in caso di acquisizione di un immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Pertanto la detrazione compete a chi abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.

Immobile locato, successione e detrazione

Se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre, indipendentemente dal tipo di detrazioni interessate, in quanto l’istante non specifica se i lavori effettuati dal de cuius siano riconducibili a interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) a fronte dei quali spetta la detrazione attualmente disciplinata dall’articolo 16 del DL 63/2013, ovvero rientrino tra quelli richiamati nell’articolo 14 dello stesso decreto per i quali spetta la detrazione ivi indicata.

Entrambe le disposizioni agevolative, direttamente o nei decreti attuativi, prevedono che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Le tempistiche

In aggiunta, l’Agenzia evidenzia che la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere ”per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento”.

Quindi, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

Ne consegue che l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione.

Al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

La stessa cosa vale nel caso di locazione parziale dell’immobile.

In definitiva, l’erede istante:

  • non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno;
  • al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

fonte: ingenio