Superbonus: spese con obbligo di asseverazione e precisazioni cessioni di credito

Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce da quali spese rientrano nel calcolo per l’obbligo di asseverazione alle precisazioni sulle cessioni di credito.

Cessioni di credito e spese per il visto di conformità sono punti importanti per il Superbonus 110% e di altri bonus edilizi, che spesso creano dubbi ai professionisti ed ai cittadini.

L’Agenzia delle Entrate cerca di chiarire i punti con la circolare n.19/2022

Spese visto di conformità e asseverazione

La circolare precisa che le spese sostenute per il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se riguardano bonus diversi dal Superbonus (es.Sismabonus).

Le date importanti

La detraibilità delle spese, con sconto in fattura o con cessione del credito, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110% è possibile se si tratta di spese sostenute anche nel periodo che va dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021

La data del 12 novembre è rilevante perché quel giorno era entrato in vigore il decreto Controlli.

Il Decreto controlli aveva appunto introdotto l’obbligo del visto di conformità e l’obbligo di asseverazione.

Il 31 dicembre era invece stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2022, testo di riferimento a cui guardare per le regole relative ai bonus da lì in avanti.

Quando non serve visto e asseverazione

Non sono richiesti né il visto né l’asseverazione per gli interventi di edilizia libera e quelli dal valore che non supera i 10mila euro, sia che siano eseguiti su singole unità immobiliari oppure su parti comuni di un edificio

Eccezione visto e asseverazione

L’eccezione è per i lavori eseguiti usufruendo del bonus facciate, “per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10mila euro”

Come calcolare il limite dei 10mila euro

Il calcolo dell’importo di 10mila euro per gli interventi diversi da quelli in regime di edilizia libera va effettuato tenendo conto di tutti i lavori edili, cioè tutti “gli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo

Nel calcolo rientrano anche i lavori effettuati in diversi periodi d’imposta diversi e anche quelli in edilizia libera che si possono andare a sommare a quelli non in edilizia libera.

Per i lavori svolti su parti comuni di un edificio il Fisco fa una precisazione. “Va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino”.

Autorimesse e posti auto 

Si possono utilizzare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione di credito. Ciò anche per “gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse; o anche per posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”

Novità dal 1 gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 è possibile utilizzare la cessione del credito; questo se corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021. Questo con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l’acquisto di box pertinenziali.

In alternativa si può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.

Cessione di credito

Parliamo di uno dei dubbi più frequenti; riguarda la disciplina dei bonus edilizi che era stata l’abrogazione della possibilità di effettuare più di una cessione di credito, per prevenire le frodi. Successivamente era stata reintrodotta, ma solo in alcuni casi specifici.

Dal 01 maggio 2022

Dallo scorso 1° maggio si possono effettuare in tutto tre cessioni del credito d’imposta ma soltanto a favore di banche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari e gruppi bancari.

Dalla stessa data, le società interne a un gruppo bancario potranno poi cedere il credito ai correntisti che siano “clienti professionali”. Resta fermo “il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni”.

Dalla stessa data è in vigore anche il divieto di cessioni parziali che siano successive alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia.

Tale norma si riferisce al valore di ogni rata annuale in cui viene suddiviso il credito

fonte: tg24sky