Condono Edilizio e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Condono Edilizio e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Geometra Mancuso Firenze

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è idonea, da sola, a provare la realizzazione dell’opera entro la data stabilita dalla legge ai fini dell’applicabilità del condono edilizio.

Consiglio di stato

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3841 del 16/05/2022 si è espresso su un diniego dell’istanza di condono di alcune opere realizzate sul fondo di sua proprietà.

In materia di condono edilizio, l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava integralmente sulla parte privata.

Il caso

Il Comune, sulla base dell’istruttoria procedimentale consistente nella acquisizione di fotografie aeree dei luoghi, aveva dedotto che solo una parte del fabbricato da condonare era stata realizzata prima del 31/03/2003 (data utile per l’applicazione del terzo condono edilizio).

In proposito il Consiglio di Stato ha ribadito che in materia di condono edilizio, l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava integralmente sulla parte privata.

Non si ritiene pertanto probatoria la rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • non è applicabile nell’ambito del processo amministrativo, in quanto non possiede alcun valore probatorio
  • può costituire soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione.
  • non vale a superare quanto attestato dall’amministrazione sulla base dell’esame obiettivo delle risultanze documentali; il richiedente il condono deve limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all’amministrazione.

Sul richiedente un condono edilizio grava l’onere della prova, “pieno”, di provare la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l’ammissibilità dell’istanza di condono.

Il ragionamento

Tornando al caso di cui sopra sia il Comune che il TAR; ritenendo che la aerofotogrammetria prodotta dal ricorrente (del 2003) lasciava dubbi in ordine alla effettiva superficie del fabbricato, in quanto, nel confronto con le fotografie scattate in anni successivi emergeva una differenza nell’ingombro del fabbricato, risultando un ingombro maggiore in quelle posteriori al 2004.

Tale considerazione è stata ritenuta sufficiente; sufficiente per affermare che i ricorrenti non avessero prodotto documentazione probatoria in riferimento alla data di ultimazione delle opere oggetto di condono.

L’incertezza dell’interpretazione

Ma come spesso accade nella materia edilizia, l’incertezza regna sovrana.

Infatti con altra sentenza del Consiglio di Stato n.1222 del 21/02/2022, in assenza di elementi contrari forniti dall’amministrazione, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da soggetti terzi possono essere considerate idonee a dimostrare l’epoca di realizzazione dell’opera.

fonte: legislazionetecnica