Soppalco in muratura – titolo edilizio

La costruzione di un soppalco in muratura interno va valutata in base alle caratteristiche ai fini della scelta del titolo edilizio più appropriato.

Il soppalco e il suo allestimento in una casa rimane ancora tra quelle realizzazioni di cui non sempre risulta chiara la scelta del titolo edilizio più adeguato.

Titolo edilizio

Che titolo edilizio occorre ad un soppalco in muratura:

  • che occupa interamente due camere, un vano bagno e un corridoio per una superficie di circa 60 m²;
  • diviso in 2 camere da letto e in un vano bagno:
  • di altezza dal piano di calpestio del nuovo livello al soffitto di 1,85 m circa; l’altezza del piano di calpestio dell’appartamento all’intradosso del solaio del nuovo livello è di 2,20 m circa;
  • accessibile mediante una scala in ferro;

Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Permesso di Costruire?

Ai proprietari del soppalco in muratura veniva recapitata un’ordinanza di demolizione da parte del Comune; questo perché ha ritenuto necessario per la realizzazione di un soppalco in muratura il permesso di costruire.

Il contenzioso sfociava, quindi, in un ricorso al Tar; i privati sostenevano:

  • la violazione dell’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) del dpr n. 380/2001;
  • la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale (di solito come come nel caso in esame un’abitazione) interponendovi un solaio, si valuta in relazione alle caratteristiche del manufatto.

La sentenza del Tar Campania

Il regime edilizio del soppalco in muratura debba essere considerato in relazione alle concrete caratteristiche del manufatto inoltre:

  • è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e ulteriore carico urbanistico;
  • rientra invece nell’ambito degli interventi edilizi minori il soppalco che, per le dimensioni e l’altezza modesta o le modalità di realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile; in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante.

Il soppalco non configurandosi quale autonoma categoria edilizia, non ci si può che rifare al principio generale per il quale il rilascio del permesso di costruire è necessario in presenza di ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Per la realizzazione di un soppalco in muratura occorre sostanzialmente o il Permesso di Costruire (PdC)o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Alternativa al PdC onerosa :

  • deve infatti ritenersi sufficiente una denuncia di inizio attività (oggi segnalazione certificata d’inizio attività); questo nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare;
  • è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico.

fonte: biblus