Con la sentenza n. 809 del 27 marzo 2018 i giudici amministrativi lombardi hanno chiarito che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del dpr n. 380/2001, le opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze minime di cui agli artt. 873 e 907 Codice Civile, che prescrivono una distanza minima di 3 metri utile a garantire le giuste condizioni di salubrità e salute.
In questi casi, quindi, non è applicabile l’art. 9 del dm n. 1444/1968 (‘limiti distanze tra fabbricati’).
Il caso
Una società di una provincia brianzola impugna un provvedimento con cui era stata approvata la deroga alle distanze previste dalla disciplina urbanistica comunale in relazione ad una variante di progetto presentata da due privati per la realizzazione di un ascensore e di un vano scala all’esterno della sagoma dell’immobile di loro proprietà, in applicazione della legislazione sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
A seguito di tale approvazione, il progetto viene a trovarsi a un confine di 9 metri invece che di 10 rispetto alla costruzione della società ricorrente; inoltre tale società ricorre ritenendo le opere realizzate come opere unicamente idonee a migliorare i servizi e il valore immobiliare dell’edificio.
Contro il provvedimento si costituiscono i due privati ed il comune.
La sentenza
Il Tar decide per il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.
I giudici hanno considerato gli interventi realizzati rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche, essendo finalizzate all’adeguamento dell’immobile, costituito da più di tre livelli fuori terra, alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Gli interventi sono difatti consistiti nella realizzazione di un ascensore e nella demolizione delle vecchie scale condominiali interne, troppo strette per montare il servoscale, e nella costruzione delle scale esterne.
Come riportato dall’articolo 79 del dpr 380/2001 (richiamato dai giudici), per l’abbattimento delle barriere architettoniche è prevista una specifica e automatica deroga alla disciplina delle distanze prevista dagli strumenti urbanistici comunali, senza la necessità di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, con il solo corollario di dover limitare al dato testuale il richiamo all’art. 873 c.c. e quindi dell’inapplicabilità della disciplina delle distanze dai fabbricati alieni prevista dall’art. 9 del dm n. 1444/1968.
Articolo 9 dm n. 1444/1968 – Limiti di distanza tra i fabbricati
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
- Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
- Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15
- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi; nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
(fonte biblusnet)