Le distanze di alberi dai confini di fondi diversi secondo quanto stabilito dal Codice Civile

Le distanze di alberi dai confini di fondi diversi - Studio Geometra Mancuso

Le distanze di alberi dai confini sono trattate nell’art. 892 del codice civile. In ogni caso, i regolamenti locali, se esistenti, prevalgono sulle norme del codice. Le norme regolamentari sono contenute, di solito, in regolamenti di polizia urbana o rurale reperibili presso i Comuni.

Se gli uni e gli altri non dispongono, in breve valgono le seguenti indicazioni:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto;
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di:

  • un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
  • due metri per le siepi di robinie.

Alcuni casi pratici sono di seguito illustrati.

  1. Il proprietario del fondo A può tagliare le radici che si protendono oltre il confine e può chiedere al vicino di tagliare i rami sporgenti oltre di esso. Nel caso in cui originariamente il fondo fosse stato di un unico proprietario, possono essere conservati rami e radici.
  2. Le siepi tra due fondi si presumono comuni, salvo prova contraria; se la siepe recinge tutti i lati di un fondo si presume però che essa appartenga tutta al proprietario del fondo recintato. Gli alberi entro la siepe e quelli sulla linea di confine si presumono egualmente comuni. Se un albero serve da limite di confine può essere tagliato solo con il consenso del confinante.
  3. Gli alberi contraddistinti con le lettere a, b, c, d, in Fig. 5 si considerano comuni anche se non perfettamente allineati sulla linea di confine; quello contraddistinto con la lettera e si presume di A. Se la linea di confine non passa per il centro dell’albero, esso verrà diviso proporzionalmente fra A e B.

fonte: geometra.ifo