La Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (SCIA) può essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo e deve essere accompagnata dalla relazione asseverata e dal progetto dei lavori  redatti da un tecnico abilitato.

Si configurano invece in tre fattispecie di attività di edilizia libera (CILA):
1)interventi che non necessitano di una preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale.
A titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria, opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche, movimenti di terra per attività agricola, alcune installazioni di serre mobili.
Normativa di riferimento: art. 6 comma 1 D.P.R. n.380/2001.
2)interventi per i quali è necessaria una comunicazione di inizio dei lavori da parte dell’interessato:
A titolo esemplificativo: le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
Normativa di riferimento: art. 6 comma 2 lett. b) c) d) e) D.P.R. n.380/2001.
3)interventi per i quali è necessaria la comunicazione di inizio dei lavori a firma dell’interessato contenente la dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che dichiari, sotto la propria responsabilità:
1. che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti
2. che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio
3. gli estremi delle eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalla normative di settore
A titolo esemplificativo: interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/01, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
Normativa di riferimento: art. 6 comma 2 lett. a) ed e-bis) D.P.R. n.380/2001.