Cartello di cantiere

Il Cartello di Cantiere è un supporto di tipo informativo la cui affissione non è una semplice formalità.

L’obbligo di esposizione è dettato da due normative ed è il primo elemento che viene controllato durante le ispezioni in cantiere.

Contenuti

Nel cartello di cantiere devono essere inserite tutte le informazioni necessarie a descrivere i lavori svolti all’interno del cantiere di riferimento, indicando anche i principali soggetti coinvolti a più livelli nella realizzazione degli stessi.

Per fare un esempio facendo riferimento al Comune di Firenze, nel regolamento edilizio viene così trattato:

Al momento dell’inizio dei lavori, siano essi soggetti a permesso di Costruire o a SCIA, deve essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante:

  • le opere in corso di realizzazione;
  • la natura del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
  • il nominativo dell’intestatario del titolo abilitativo;
  • il nominativo del progettista;
  • il nominativo del direttore dei lavori;
  • il nominativo dell’esecutore dei lavori;
  • il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
  • il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
  • il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
  • il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
  • gli estremi della Notifica preliminare di cui al DLgs 81/2008, quando dovuta;
  • ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

Importante è sottolineare:

Qualunque successiva variazione di tali riferimenti deve essere tempestivamente comunicata.

Dove

Affiggerlo in maniera ben visibile, spesso proprio all’ingresso del cantiere.

Normative

  • il DPR 380/01 – Testo Unico dell’Edilizia;
  • il D.Lgs 81/08 – Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Regolamento Edilizio del Comune di pertinenza.

Nel Testo Unico dell’Edilizia lo troviamo :

  • l’art. 20, comma 6 che stabilisce che all’interno del cartello devono essere riportati gli estremi del PdC (Permesso di Costruire) o, più in generale, del titolo abilitativo richiesto per il lavoro in oggetto;
  • l’art. 27, comma 4 che stabilisce che, in caso di assenza del cartello, gli organi di vigilanza dovranno fare segnalazione all’autorità giudiziaria, all’organo regionale competente e al dirigente dell’ufficio comunale.

Nel Testo Unico della Sicurezza lo troviamo:

  • all’articolo 90, comma 7 in cui viene evidenziato quali sono i soggetti i cui nominativi devono figurare all’interno del cartello.

Le sanzioni

In caso di mancata esposizione del cartello di cantiere sono previste delle sanzioni normate dall’articolo 44, comma 1, lettera a) del Testo Unico per l’Edilizia, ovvero un’ammenda che può arrivare fino a €10.329.

Le stesse sanzioni si applicano anche ai cartelli affissi in posizioni poco visibili o nascoste, o le cui scritte siano state rese illeggibili dagli agenti atmosferici o dall’usura.

Conclusioni

Il cartello è una sorta di documento di riconoscimento del cantiere, comunica chiaramente che i lavori che si svolgono al suo interno sono condotti nel rispetto delle normative e delle procedure che regolano il settore dell’edilizia, per tale ragione è il primo strumento di cui si servono gli organi di vigilanza in occasione delle ispezioni.

Proprio per questo motivo è necessario che esso sia esposto in un luogo ben visibile e venga verificato con periodicità la corretta apposizione, leggibilità, aggiornamento e non sia stato asportato.

fonte: pedago