Agevolazioni prima casa: come poter continuare ad utilizzarle

Agevolazioni prima casa: come continuare a utilizzarle - Studio Mancuso

E’ possibile mantenere le agevolazioni prima casa anche in caso di ritardi nel trasferire la residenza. La Cassazione chiarisce quando si tratta di causa di forza maggiore

 

Se il costruttore è in ritardo con la consegna dell’immobile e quindi non è possibile trasferire la residenza nella nuova casa entro 18 mesi dalla stipula, l’agevolazione prima casa può essere comunque mantenuta; basta trasferire la propria residenza nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile.

Se così non fosse, bisogna fare attenzione a quali possono essere considerate le cause di forza maggiore. Infatti, per la fruizione dei benefici prima casa, il compratore deve dichiarare che trasferirà la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto. Tale trasferimento costituisce elemento costitutivo del beneficio richiesto e rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco.

Tuttavia, il mancato trasferimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.

La Corte la Cassazione, con la sentenza 1588/2018, chiarisce che i problemi legati al costruttore e alle lungaggini burocratiche non possono essere considerate cause di forza maggiore.

 

Il fatto

Il caso in esame è relativo al ricorso presentato da due coniugi; avendo acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, vedono recapitarsi avvisi di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali.

Le Entrate contestano la decadenza dal beneficio a causa del mancato trasferimento della residenza nel Comune ove era ubicato l’immobile, nel termine di 18 mesi dall’acquisto dell’unità immobiliare.

I coniugi ricorrono alla C.T.P. (Commissione Tributaria Provinciale), che accoglie il ricorso, ritenendo sufficiente i ritardi dell’impresa costruttrice, al fine di ottenere l’agibilità, ad invocare la causa di forza maggiore per non perdere il benefico prima casa. La decisione è confermata, anche dalla C.T.R. (Commissione Tributaria Regionale), dopo il ricorso delle Entrate.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in Cassazione.

 

Sentenza di Cassazione

A differenza della C.T.R., che aveva ritenuto sufficienti i ritardi del costruttore per invocare la causa di forza maggiore, la corte di Cassazione accoglie il ricorso del fisco.

Secondo i giudici ermellini, i ritardi del costruttore era oltre che prevedibile, ovviabile da parte dei contribuenti. Avrebbero potuto trasferire la propria residenza nell’ambito del medesimo Comune, anche se in diverso indirizzo.

Secondo gli ermellini, il ritardo del costruttore non ha le caratteristiche di imprevedibilità. Per potersi verificare la condizione della forza maggiore rilevano, infatti, solo le circostanze che hanno impedito il trasferimento della residenza nel Comune.

Per non perdere l’agevolazione sarebbe stato sufficiente trasferire la  residenza, nel termine di 18 mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata.

 

Conclusioni

In definitiva, la Cassazione accoglie il ricorso del fisco ribaltando la sentenza della C.T.R.; ammettendo la non configurabilità di causa di forza maggiore al ritardo nei lavori di costruzione e alle lungaggini burocratiche.

Per forza maggiore deve intendersi “un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto“. Si tratta, in pratica, di un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.

 

(fonte biblusnet)