OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

Testo unico sul sistema turistico regionale - Studio Mancuso 2000 - geometra Andrea Mancuso - Firenze

OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

Il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011) obbliga i proprietari/comproprietari di fabbricati rurali ancora censiti al Catasto terreni, a registrare gli stessi al Catasto fabbricati tramite la procedura DOCFA (si tratta di immobili per i quali l’obbligo di censimento al Catasto fabbricati non sussisteva).

Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, comma 3, de. D.M. 02/01/1998, n. 28) cioè, a meno che non presentino una ordinaria ed autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili (peraltro in questo casi l’Agenzia raccomanda comunque di fare una specifica segnalazione utilizzando l’apposito modulo di segnalazione, qui allegato, da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente):

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

Si tratta evidentemente di una disposizione a finalità prettamente tributarie, mirata ad attrarre a tassazione questi immobili, per i quali si prevede che, nelle more dell’adempimento suddetto, l’IMU venga corrisposta (salvo successivo conguaglio) sulla base della rendita catastale di unità immobiliari similari iscritte in Catasto.

 

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO

Il successivo comma 14-quater dell’art. 13 del D.L. 201/2011 disciplina le conseguenze dell’eventuale inottemperanza all’obbligo di dichiarazione, stabilendo che in tal caso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono – con oneri a carico dell’interessato – all’iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita, sulla base del disposto di cui all’art. 1, commi 336 e seguenti, della L. 30/12/2004, n. 311 [1]).

 

ELENCO DEI FABBRICATI ANCORA SOGGETTI ALL’OBBLIGO

Per agevolare i contribuenti che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile online a partire dal 16/01/2017 l’elenco dei fabbricati che ancora si trovano nella situazione descritta. Chi ancora non ha ottemperato riceverà una comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate sollecita la regolarizzazione spontanea, con il beneficio di sanzioni ridotte tramite l’istituto del “ravvedimento operoso” (vedi paragrafo successivo). Spetta ovviamente ad un professionista tecnico abilitato la redazione e la presentazione dell’atto di aggiornamento cartografico tramite la procedura PREGEO (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento al catasto fabbricati tramite la procedura DOCFA.

 

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il menzionato art. 13, comma 14-quater, del D.L. 201/2011 prevede che in questi casi si applicano le sanzioni previste dagli artt. 20 e 28 del R.D.L. 13/04/1939, n. 652, i quali dispongono rispettivamente l’obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili che implichino mutazioni rilevanti a fini catastali e l’obbligo di accatastamento dei fabbricati nuovi e di denuncia dei fabbricati non più esenti da tributi immobiliari, nulla disponendo in materia di sanzioni.

La norma sembrerebbe dunque più opportunamente riferibile alle sanzioni previste dalla legge per l’inottemperanza agli obblighi di dichiarazione o variazione. Pertanto, anche a seguito dell’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 23/2011 che ha quadruplicato l’importo delle sanzioni in oggetto, gli importi minimo e massimo sono ora fissati come segue:
minimo da 258 a 1.032 Euro;
massimo da 2.066 a 8.264,00 Euro.

Peraltro il contribuente può in ogni caso accedere al cd. “Ravvedimento operoso” ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 472/1997. Per la violazione della norma in oggetto – di cui all’art. 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 – è prevista la riduzione della sanzione ad 1/6 del minimo, e pertanto a 172 Euro (art. 13, comma 1, lettera b-ter), del D. Leg.vo 472/1997 [2]).

 

MODALITÀ PRATICHE PER L’ACCATASTAMENTO

A proposito dell’obbligo dichiarativo in argomento, il D. Min. Economia e finanze 26/07/2012 precisa che:
ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione;
ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità (per il cui eventuale riconoscimento si applicano le disposizioni richiamate art. 9 del D.L. n. 557/1993) in capo ai fabbricati rurali, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

Inoltre, la Circolare dell’Agenzia del territorio 07/08/2012, n. 2/T reca alcune precisazioni e specifiche di carattere tecnico in ordine alla necessità di presentare previamente l’atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 “Enti urbani e promiscui”, alla relazione tecnica allegata all’atto di aggiornamento cartografico e alla successiva dichiarazione DOCFA, relativa alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale.

 

[1] Si ricorda che i commi in questione pongono a carico dei comuni l’obbligo di richiedere ai proprietari di diritti reali su immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto la presentazione degli opportuni atti di aggiornamento catastale.

I comuni debbono poi inoltrare tale richiesta, corredata dagli elementi constatati e dalla data, ove accertata, a partire dalla quale riferire la mancata presentazione degli atti catastali, anche all’Agenzia delle entrate. In caso di mancato adempimento, da parte dei destinatari della richiesta, entro 90 giorni dalla notifica della stessa, spetta quindi all’Agenzia delle entrate provvedere d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.

Le rendite catastali attribuite, siano esse derivate dalla spontanea dichiarazione dell’interessato o dall’attività svolta d’ufficio dall’Agenzia delle entrate, producono i propri effetti fiscali retroattivamente a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto. In caso risulti impossibile determinare tale data, la rendita decorrerà invece dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.

[2] Poiché la scadenza dell’obbligo in questione era prevista al 30/09/2012, si applica la fattispecie di cui alla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 472/1997, relativa alle violazioni sanate oltre due anni dall’omissione o dall’errore, e che prevede appunto la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo.

Fonte: legislazionetecnica