Il muro di cinta nei rapporti di vicinato

Le disposizioni del codice civile in merito alle caratteristiche del muro di cinta nei rapporti di vicinato

Peraltro, l’idoneità a delimitare un fondo e la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recinzione del fondo medesimo possono supplire alla carenza degli ulteriori requisiti, rendendo con ciò applicabile la disciplina prevista dall’art. 878 c.c. e dalle norme di esso integrative, in ordine all’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni. Si può pertanto, concludere che l’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni si applica (1) sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, (2) sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.

Gli strumenti urbanistici locali non possono incidere sulla definizione di “muro di cinta” Necessario ricordare, inoltre, che gli strumenti urbanistici locali non possono incidere sulla definizione di “muro di cinta”: sarebbe, pertanto, illegittima una norma – per esempio norma tecnica di attuazione del PRG –, che equiparasse una costruzione di altezza non inferiore a tre metri e priva di pareti finestrate ai muri di cinta, ammettendone l’edificazione sul confine anche in difetto di convenzione col confinante.

Il muro di cinta non può avere un’altezza superiore a tre metri: così, un’eventuale sopraelevazione, oltre detta misura, deve ritenersi illegittima. In tal caso, peraltro, il giudice non deve condannare alla demolizione dell’intera sopraelevazione del detto muro, potendo soltanto condannare alla demolizione della sopraelevazione che importi innalzamento “oltre metri tre rispetto al piano“. Resta, dunque, confermato come l’art. 878 c.c. non possa esser applicato ai muri di cinta con altezza maggiore, considerati solo per regolare e delimitare l’obbligo di contribuzione del vicino alla costruzione del muro medesimo.

La possibilità di rendere comune il muro di cinta, anche a scopo d’appoggio

Il muro di cinta, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche (per la comunione forzosa del muro sul confine in generale, si veda il capitolo dodicesimo del presente trattato) a scopo di appoggio (ovviamente, secondo le regole generali, purché non preesista, al di là, un edificio a distanza inferiore ai tre metri – o alla misura maggiore eventualmente prevista dai regolamenti locali –: la distanza dal fabbricato eventualmente esistente nel fondo del vicino, invero, va sempre rispettata, non costituendo il muro di cinta “costruzione” influente sulle distanze legali): la circostanza costituisce esercizio legittimo dei poteri inerenti al diritto di proprietà e, in particolare, non v’è alcun obbligo a rendere il muro comune, potendosi semplicemente costruire in aderenza al muro di cinta.

In argomento, è significativa l’eventuale esistenza di costruzione in aderenza al muro di confine nel fondo limitrofo: infatti, la circostanza prevista dall’art. 878, comma 2, ultima parte, c.c. (preesistenza, al di là del muro di cinta, di edificio a distanza minore di metri 3), quale eccezione alla facoltà di appoggio normalmente concessa ad entrambi i proprietari confinanti, riguarda la preesistenza di costruzioni autonome e distaccate dal muro divisorio comune e poste da questo a una distanza minore da quella legale e, dunque, non è da ritenere sussistente ove, al di là del muro, preesista una costruzione in aderenza.

Muro di cinta e rispetto delle vedute presenti nella costruzione del vicino

In generale, l’obbligo di osservare la distanza di tre metri dalle vedute dirette, aperte nella costruzione eretta sul fondo finitimo, integrando gli estremi di un divieto assoluto – e, come tale, indipendente dalla esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all’esercizio della veduta medesima –, va osservato anche quando l’erigenda costruzione sia costituita da un muro di cinta, essendo l’esonero dal rispetto delle distanza legali, previsto per questo manufatto, espressamente limitato a quelle di cui all’art. 873 c.c.; ne consegue il dovere del proprietario, che intenda proteggere il fondo dalle indebite intrusioni altrui con un muro, di erigerlo a distanza legale dalle vedute del vicino (aperte tanto iure proprietatis quanto iure servitutis).

In effetti, si ripete, la circostanza che la costruzione del muro di cinta risulti esente dal rispetto delle norme sulle distanze tra fabbricato, non implica, con ciò, la possibilità, per chi lo costruisce, di non rispettare la distanza imposta dal codice civile a favore delle vedute, in quanto l’articolo 907 del codice civile è disposizione immediatamente applicabile ed inderogabile (se non in senso migliorativo per l’avente diritto alle distanze).

È, dunque, generalmente da ritenersi irrilevante, ai fini dell’esonero dal rispetto della distanza minima, la circostanza che l’erezione di un muro di cinta, non impedisca l’esercizio del diritto di veduta al proprietario del fondo vicino: generalmente, s’è detto, in quanto, in casi particolari, anche secondo recente giurisprudenza, una valutazione circa l’idoneità dell’opera ad ostacolare il diritto di veduta può venire in rilievo, ma soltanto quando si intenda erigere un manufatto diverso da una costruzione in senso tecnico (ad esempio, una recinzione in rete a maglie larghe).

Si rammenti inoltre, in argomento, come invece, il proprietario del fondo confinante con il muro in cui il vicino abbia aperto luci, regolari o irregolari che siano – salva, in quest’ultimo caso, la facoltà di chiederne la regolarizzazione – abbia diritto di chiuderle soltanto se erige una vera e propria costruzione in appoggio o in aderenza al predetto muro, dopo averlo reso comune, essendo questa la condizione richiesta dall’art. 904, comma 2, c.c., per sacrificare il diritto del vicino di tenere le luci nel muro. (fonte geometra.info)