Locazioni brevi nella Manovrina 2017: definizioni, obblighi e opzioni

Locazioni brevi Manovrina 2017: obblighi e opzioni - Studio Mancuso - Firenze

Locazioni brevi nella Manovrina 2017: definizioni, obblighi e opzioni

La manovrina ha introdotto importanti modifiche rispetto al regime fiscale per i cosiddetti “contratti di locazione breve”. L’analisi del provvedimento punto per punto

L’art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (c.d. Manovra correttiva 2017 – convertita nella Legge n. 96/2017) ha previsto delle importanti modifiche con riferimento al regime fiscale riservato ai contratti di locazioni brevi stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017.

In prima analisi si evidenzia che la nuova disposizione normativa stabilisce che:

  • per locazioni brevi si intendono “i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”;
  • ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione;
  • medesime disposizioni di cui al punto precedente tornano applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni previste per le locazioni brevi;
  • in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è previsto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 Euro.

Tale sanzione è ridotta alla metà qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati. Gli stessi soggetti, inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione in esame, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione.

Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Fonte (il Geometra)