Autorizzazione Paesaggistica Semplificata per cappotto termico su edifici anteriori al 1945

Autorizzazione, cappotto termico, edifici ante 1945 - Studio Mancuso 2000

Mibac: per i lavori sugli edifici storici nelle aree vincolate è richiesta la procedura semplificata, con pronuncia della Soprintendenza entro 20 giorni

Per la posa del cappotto termico sugli edifici di interesse storico e architettonico, realizzati prima del 1945 e situati in centri storici o aree di interesse pubblico, propedeutico agli interventi di efficientamento energetico, occorre l’autorizzazione paesaggistica.

A chiarire la necessità dell’adempimento è stato il Ministero della Cultura; la circolare 4/2021 risponde alle domande di chiarimento arrivate da alcune direzioni regionali per assicurare un’applicazione uniforme delle norme sulla tutela dei beni culturali.

Autorizzazione paesaggistica, esenzione e procedure semplificate

Il Mibac ha fornito delle precisazioni sui criteri applicativi del DPR 31/2017, che individua gli interventi di lieve entità esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti a procedura semplificata.

Tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A del decreto, ci sono ad esempio:

  • opere interne
  • interventi sui prospetti eseguiti in conformità al piano del colore
  • lavori per la rimozione delle barriere architettoniche.

Gli interventi che richiedono un’autorizzazione semplificata sono contenuti nell’Allegato B.

Tra questi ci sono:

  • gli incrementi volumetrici non superiori al 10%, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • lavori più invasivi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • installazione di pannelli solari.

Superbonus, autorizzazione paesaggistica per il cappotto termico

Per quanto riguarda il rivestimento a cappotto, il Mibac, nella sua circolare, ha spiegato che l’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica dipende dalla natura del vincolo paesaggistico, dalla rilevanza paesaggistica e dall’interesse storico-architettonico e storico-testimoniale presente nell’area in cui ricade l’edificio su cui si vuole intervenire.

Non è richiesta l’autorizzazione se gli interventi rientrano nella manutenzione straordinaria, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

Tuttavia, precisa il Mibac, gli interventi possono comportare incrementi di spessore significativi in funzione dei materiali utilizzati, delle tecniche prescelte e del grado di efficientamento energetico richiesto dall’intervento.

Il Mibac ha concluso quindi che, nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo perchè considerate “di interesse pubblico” dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), l’autorizzazione paesaggistica è sempre richiesta per gli interventi di isolamento tramite cappotto termico sugli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945.

In questi casi, sarà sufficiente l’autorizzazione paesaggistica semplificata. La procedura prevede che le Soprintendenze si pronuncino entro 20 giorni.

Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi sugli immobili di edilizia contemporanea realizzati dopo il 1945; questo a condizione che non alterino l’aspetto esteriore dell’edificio, anche in termini di finiture.

 

(fonte edilportale)