Attività Edilizia libera, l’aggiornamento catastale occorre effettuarlo entro 30 giorni

Nel paese della burocrazia torna il geometra - Geometra Andrea Mancuso - Firenze

Attività Edilizia libera, l’aggiornamento catastale occorre effettuarlo entro 30 giorni, per gli interventi in corso, il periodo utile è di 60 giorni a partire dal 29 agosto. 

La legge n. 124/2017 sulla concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto, modifica il Testo unico Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), introducendo disposizioni sull’aggiornamento catastale. In particolare:

30 giorni per aggiornare il catasto

Il comma 172 dell’art. 1 introduce il nuovo comma 5 dell’art. 6 del T.U. edilizia, che prevede per interventi eseguiti senza titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera, la presentazione da parte dell’interessato, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, degli atti di aggiornamento catastale agli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dal momento in cui le mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari si sono verificate.

Le modalità di presentazione degli atti fanno riferimento all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, che detta disposizioni per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia.

Il modello unico previsto comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all’Agenzia delle Entrate ai fini delle attività di censimento catastale.

 

60 giorni per gli interventi in corso al 29 agosto

Il comma 173 della legge n. 124/2017 reca disposizioni transitorie volte a disciplinare l’aggiornamento degli atti catastali per gli interventi edilizi già attivati prima del 29 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge, richiamati all’articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame – cioè per gli interventi per cui è l’amministrazione comunale a dover inoltrare la comunicazione di inizio lavori all’erario – il possessore dell’immobile provveda, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale entro 60 giorni dal 29 agosto, secondo le procedure ordinarie previste dal regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In caso di omissione di tale adempimento, trovano applicazione le disposizioni della legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) le quali, in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di aggiornamento catastale, consentono agli uffici locali dell’Agenzia del territorio di iscrivere – con oneri a carico dell’interessato – in catasto l’immobile non accatastato, ovvero verificare il classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

In tal caso, si applicano le sanzioni previste per le violazioni in materia di accatastamento, contenute nell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, i cui importi sono stati elevati, portandoli da un minimo di 258 ad un massimo di 2.066 euro, dalla legge 311 del 2004 (articolo 1, comma 338), poi quadruplicati dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (articolo 2 comma 12).

Interventi di edilizia libera con aggiornamento catastale a carico dell’interessato

  • a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
  • e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
  • e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Fonte: geometra.info