Fasce di rispetto cimiteriali e interventi privati
Con la sentenza n. 9270 del 25 novembre 2025, la Sezione VII del Consiglio di Stato torna ad affrontare il tema controverso, della riducibilità della fascia di rispetto cimiteriale, offrendo una lettura di particolare interesse per la pratica urbanistica ed edilizia.
La norma attribuisce al Consiglio comunale la facoltà di ridurre la fascia di rispetto non soltanto per la realizzazione di opere pubbliche, ma anche per consentire interventi urbanistici di iniziativa privata, a condizione che non emergano criticità di natura igienico-sanitaria.
Fondamentale è la decisione del chiarimento circa il ruolo dell’Azienda sanitaria locale, cui spetta la valutazione tecnica della compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela della salute pubblica.
In assenza di ostacoli sotto tale profilo, la trasformazione urbanistica risulta astrattamente ammissibile, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’iniziativa.
Il confronto con la disciplina regionale
La pronuncia si inserisce in un quadro normativo non privo di tensioni, soprattutto laddove alcune legislazioni regionali sembrano restringere l’ambito applicativo della norma statale.
Emblematico è il caso della legge regionale veneta n. 11/2004, che all’art. 41, comma 4-bis (come modificato nel 2016) consente la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale solo per opere pubbliche o per interventi urbanistici di rilevanza pubblica.
La disciplina regionale subordina inoltre tale riduzione a una valutazione dell’interesse pubblico prevalente e alla verifica della compatibilità con esigenze igienico-sanitarie, ambientali e urbanistiche.
Da qui derivano due possibili chiavi di lettura.
Secondo un’interpretazione mirata a conciliare la norma regionale si limiterebbe a regolare i casi di intervento pubblico, senza incidere sulla facoltà, riconosciuta dalla legge statale, di autorizzare anche interventi privati. In questa prospettiva, le due discipline opererebbero su piani distinti e non confliggenti.
Un’interpretazione conflittuale, invece porta a ritenere che la legge regionale introduca un limite ulteriore rispetto alla disciplina statale, con potenziali profili di illegittimità costituzionale, in quanto incidente sulla tutela igienico-sanitaria riconducibile alla competenza legislativa statale.
Resta l’incertezza
La sentenza non risolve in modo espresso quanto riguarda gli effetti della novella del 2002 sulle riduzioni della fascia di rispetto già disposte in precedenza.
Resta infatti incerto se la modifica normativa abbia comportato una riespansione automatica dei vincoli o se le riduzioni pregresse debbano considerarsi definitivamente acquisite.
Una lettura sistematica e coerente con i principi generali dell’ordinamento porterebbe a escludere effetti retroattivi della riforma.
La motivazione del Consiglio di Stato appare volutamente concentrata sull’affermazione del principio di ammissibilità degli interventi privati, lasciando sullo sfondo e quindi irrisolto il tema delle riduzioni già concesse.
La pronuncia in esame mette in evidenza la necessità di un coordinamento più chiaro tra disciplina statale e regionale in materia di fasce di rispetto cimiteriali.
Non si tratta di una questione meramente tecnica, ma un equilibrio tra tutela igienico-sanitaria, pianificazione del territorio e libertà di iniziativa privata, oltre al corretto rapporto tra fonti normative di diverso livello.
Pertanto il rischio è quello di un’applicazione disomogenea sul territorio nazionale, con ricadute significative sulla certezza del diritto e sull’attività degli operatori tecnici e degli enti locali.
fonte: donnegeometra





