Ristrutturazione con realizzazione di nuovi impianti termici: Attenzione… non tutto è detraibile!

Ristrutturazione: nuovi impianti termici. È detraibile? - Studio Mancuso - Firenze

Ristrutturazione di una nuova unità immobiliare e realizzazione di nuovi impianti termici: Attenzione… non tutto è detraibile!

Nel caso di una ristrutturazione radicale di un immobile, inclusiva anche di nuovo impianto termico a pompa di calore e pannelli solari termici, l’ingegnere che cura il progetto che afferma che “non per tutti gli interventi si potranno ottenere le detrazioni” ha ragione?

A chiarirlo è la faq. 44, recentemente aggiornata e pubblicata da Enea, all’interno del suo quadro di supporto tecnico e documentale ai fini di ottenere la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico.

Come tutte le Faq, anche questa deriva dall’esperienza del Coordinamento Enea durante questi anni e dalle interpretazioni attualmente consolidate e sufficientemente condivise con gli altri enti normatori e sintetizzate nel pieno rispetto della privacy dei richiedenti.

Vanno comunque considerate come “valutazioni”, che in ogni caso non possono costituire giurisprudenza. Pareri ufficiali vanno richiesti direttamente agli enti che, in relazione alla natura del quesito, hanno competenza in materia. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate.

Faq. 44

Domanda
Devo intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile, installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ingegnere che mi segue il lavoro mi ha detto però che difficilmente potrò beneficiare del 55- 65% per tutti gli interventi. Come stanno veramente le cose?

Risposta
L’allegato 3 del D.Lgs. n. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura; tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

  • a. il 20 per cento; quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • b. il 35 per cento; quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • c. il 50 per cento; quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio 2017.”

Per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati integralmente. Subentra poi il comma 4 dell’art. 11 dello stesso decreto che aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione. In parole povere, dal 1° giugno 2012 si ritiene che nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il bonus del 55% sugli impianti di produzione di energia termica debba essere riconosciuto solamente per la parte eccedente quella obbligatoria per cui le fonti rinnovabili termiche devono coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per acs, riscaldamento e raffrescamento.

Resta da capire però in che modo dovrà essere valutata la percentuale di energia termica coperta dalle rinnovabili.

Fonte (Geometra.info)