Cambio destinazione da cantina a abitazione

Il cambio di destinazione d’uso da un locale cantina o garage a civile abitazione è soggetto ad un titolo edilizio.

Lo ricorda una sentenza del Tar per “trasformazione del piano seminterrato della palazzina in civile abitazione…senza esser supportata da titoli abilitativi

Ad esso si accede tramite una scala esterna scoperta, e si compone di ingresso, soggiorno, camera da letto è cameretta, cucina due w.c. e terrazzino a livello con presenza di scala che conduce al sovrastante piano di campagna. La superficie interessata è di circa mq.85,00 con altezza variabile da m.2,20 a m.2,70 essendo i piani di calpestio sfalsati tra loro.

Esso è dotato di impianto elettrico ed idrico, di infissi interni ed esterni, quest’ultimi protetti da grate in ferro e con controsoffittatura. In merito alla legittimità dello stesso, la parte interessata fornisce copia della piantina catastale del piano seminterrato recante la data 16/11/2011; riferendo che l’intera palazzina è stata oggetto di lavori di straordinaria manutenzione nell’anno 1996.

In particolare, rappresenta che l’attuale abitazione occupata dal figlio, è stata ottenuta distaccandola dalla restante parte del piano seminterrato, ma non fornisce i necessari titoli abilitativi“.

Si conferma pertanto che il cambio di destinazione d’uso da cantina-garage a civile abitazione, poiché comporta il passaggio da una categoria urbanistica ad un’altra, rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del Permesso di Costruire.

Come evidenziato dalla sentenza Tar, se le opere fossero realizzabili con SCIA, la sanzione demolitoria sarebbe stata legittima.

Se però c’è anche il vincolo paesaggistico e l’intervento comporta un alterazione dell’aspetto esteriore, sarà necessario preventivamente acquisire l’autorizzazione paesaggistica; con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e presumibilmente assimilabili a S.C.I.A., l‘applicazione della sanzione demolitoria è dovuta ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesaggistica.

Sanzione

In merito al sanzionamento, il Consiglio di Stato ha poi affermato (cfr. sentenza sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62 in riforma della sentenza n. 5324/2011 resa da questo Tribunale), che a prescindere dal titolo edilizio per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata, ciò che rileva è il fatto che lo stesso fosse in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. 

Agibilità

C’è da ricordarsi che alla conclusione dei lavori dovrà essere presentato il certificato di agibilità; questo al fine di dimostrare le condizioni di salubrità fondamentali per la permanenza delle persone.

Condominio

Se l’intervento da eseguire è un’unità immobiliare facente parte di un condominio, il proprietario dovrà quindi verificare se il regolamento condominiale che consenta tale mutamento di destinazione; se non lo prevedesse sarà preventivamente necessario farsi autorizzare dall’assemblea.

fonte: donnegeometra