Autorizzazione paesaggistica semplificata, in Gazzetta il dpr 31/2017.

Autorizzazione paesaggistica semplificata dpr 31/2017 - Studio Mancuso

DPR n. 31 del 13/2/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Il provvedimento entra in vigore il 6 aprile 2017.

Ecco le tabelle con gli interventi realizzabili con procedura semplificata e quelli che non necessitano di autorizzazione.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/3/2017 (www.gazzettaufficiale.it) è stato pubblicato il D.P.R. n. 31 del 13/2/2017 di cui all’oggetto. Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il 6/4/2017 ed abroga (v. art. 19) il DPR 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), oltre che dall’articolato è corredato da quattro allegati che costituiscono parte integrante del decreto medesimo:

– Allegato A: Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (v. art. 2, co. 1)

– Allegato B: Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (v. art. 3, co. 1).

– Allegato C: Modello di istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato” (v. art. 8, co. 1)

– Allegato D: Relazione paesaggistica semplificata (v. art. 8, co. 1)

Si tratta di un provvedimento che interviene sia sul procedimento autorizzatorio, sia sui contenuti in tema di autorizzazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, sono stabilite, oltre a modalità semplificative di comunicazione, di istanze ex-novo e di rinnovi, le tempistiche entro cui definire l’iter amministrativo della pratica: il tempo massimo “tassativo” è di 60 giorni dal ricevimento della domanda (v. art. 10). Relativamente ai contenuti, si evidenzia che sono individuati in modo puntuale, gli interventi e le opere che non necessitano di autorizzazione (v. All. A), al pari di quelli che sono assoggettati al procedimento autorizzatorio semplificato (v. All. B). A livello documentale, va sottolineato che il DPR prevede un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale – All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D). In definitiva, stante la delicatezza del tema in esame, anche in relazione alla oggettiva complessità della compartecipazione decisionale “a doppia chiave” [cioè con una decisione Stato (Soprintendenza) – Ente Territoriale (Regione)], il provvedimento è una reale semplificazione, che concorre a ridurre il peso burocratico sui cittadini e sui professionisti, pur continuando a garantire la tutela dell’ambiente. Tale aspetto verrà, infatti, assicurato dal supporto di un tecnico qualificato che dovrà comunque intervenire, anche in occasione della realizzazione di opere non assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione paesaggistica semplificata, cosa prevede

Il regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi, ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto cultura).

L’approvazione del dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, abrogando il dpr 139/2010.

Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.

Negli allegati A e B del dpr approvato sono stati individuati 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

In questo articolo analizziamo tutte le caratteristiche relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, introducendo quali sono gli immobili soggetti a vincolo e quali sono le procedure attuali, sia ordinarie che semplificate, effettuando il confronto con la nuova norma di semplificazione.

In particolare analizziamo:

  • le aree soggette a autorizzazione paesaggistica (dlgs 42/2004)
  • autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)
  • interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr n.31/2017
  • interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr n.31/2017
  • le semplificazioni introdotte per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Le aree soggette a vincolo paesaggistico secondo il dlgs 42/2004

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del dlgs 42/2004.

In caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.

Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (art. 142 dlgs 42/2004):

  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
  • i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  • le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
  • i ghiacciai e i circhi glaciali
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
  • le zone umide incluse nell’elenco previsto dal dpr 448/1976
  • i vulcani
  • le zone di interesse archeologico

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)

  1. L’amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione.
  2. Entro 40 giorni, l’amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica.
  3. La soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenzaentro il termine perentorio di 45 giorni.
  4. Dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace.

Analizzando i punti dell’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ci si rende conto che la tempistica necessaria per il rilascio dell’autorizzazione, se non subentrano inconvenienti, può giungere fino a 105 giorni (oltre 3 mesi!).

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr 31/2017

Il nuovo dpr 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
  • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
  • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici

Gli interventi esclusi sono in totale 31 e sono riportati sinteticamente nella tabella sinottica allegata a questo articolo.

Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr 31/2017

Il dpr 31/2017 individua una serie di 42 interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, ad esempio:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico

Gli interventi previsti sono in totale 42 e sono riportati sinteticamente nella tabella sinottica allegata a questo articolo.

L’iter procedurale per l’autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

Fatti salvi i casi di cui al comma 2 del dpr 31/2017, l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) , qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo dpr 380/2001.

Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del dpr 7 settembre 2010, n. 160,
la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all’amministrazione procedente.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

Le semplificazioni procedimentali sono le seguenti:

  1. l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A»
  2. ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
  3. l’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso
  4. ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
  5. l’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza:
    • i documenti sono inviati in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta
    • il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta
    • decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile
    • entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
    • se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente
    • l’amministrazione procedente adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi
  6. in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l’amministrazione procedente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente
  7. in caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 15 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente
  8. il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati
  9. in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
  10. nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali